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Lo “stalking”, termine inglese, letteralmente traducibile in: appostamento - dal gergo dei cacciatori-, è stato il tema della relazione tenuta dal Procuratore capo della Repubblica, di Gorizia, Dr.ssa Caterina Ajello, al termine della conviviale del 19 maggio scorso. Lo “stalking” indica una serie di atteggiamenti, tenuti da un individuo, che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana. Questo tipo di condotta è, penalmente rilevante, in molti ordinamenti; in quello italiano, la fattispecie è rubricata come: atti persecutori, secondo il testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ... Violenza sessuale, atti persecutori e stalking”,  convertito nella Legge 23.04.2009 n.° 38.  Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.
Tale legge ha introdotto, nel codice penale, dopo l’articolo 612, l’articolo 612- bis (Atti Persecutori) che recita
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Art. 8. - Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»
La persecuzione avviene, solitamente, mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.
Lo “stalking” può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale; è un modello comportamentale, che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone, alla ricerca di un contatto personale, per mezzo di: pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate.
I contesti in cui si manifesta sono: nel 55% circa dei casi, nella relazione di coppia, nel 25% circa, tra condomini, nel 15% circa, nel posto di lavoro/scuola/università, nello 0,5% circa, nella famiglia (figli/fratelli/genitori);
Oltre agli: appostamenti, ai pedinamenti lo “stalking” si configura anche attraverso: l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti. Più difficile, è l'attribuzione del reato di “stalking”, a messaggi non desiderati, di tipo affettuoso, specie da parte di ex-partner o ex amici. Il reato si configura anche producendo scritte sui muri o atti vandalici, con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, costringendo la vittima a cambiare abitudini di vita, finanche città. A volte, gli atti persecutori possono continuare, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando, talvolta, in aggressioni fisiche, con il ferimento od, addirittura, l'uccisione della vittima. In questo caso, lo “stalking” risulterà un’aggravante del reato di omicidio. Ciò che differenzia lo “stalking”, dalla semplice molestia, sono: l'intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale del persecutore.
Il persecutore o “stalker” può essere un estraneo, ma, il più delle volte, è un conoscente, un collega, o un ex-compagno o ex-compagna della vittima, che agisce, spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi, ci si trova, invece, davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono, in questo modo, con l'intento di stabilire una relazione sentimentale, imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi, in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere, effettivamente, una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano, cioè, sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno un’organizzazione di personalità “borderline”. Solitamente, questi comportamenti si protraggono per mesi od anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.
Oltre il 50% dei persecutori ha vissuto, almeno una volta, nella vita: l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara, che non è riuscito a razionalizzare.
Gli “stalker” potrebbero inquadrarsi in cinque tipologie di base: il "risentito", il "bisognoso d'affetto", il "corteggiatore incompetente", che opera “stalking” per "ignoranza" delle modalità relazionali, il "respinto", il "predatore", il cui obiettivo è di natura, essenzialmente, sessuale.
Per questo reato, si procede su querela della persona offesa o d'ufficio, in caso di fatto commesso: nei confronti di un minore, di una persona disabile o in caso di fatto connesso con altro delitto. La competenza è del Tribunale monocratico, l’arresto è facoltativo. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia, la pena è aumentata in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore. Inoltre, lo “stalking” costituisce un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale. In questo caso, c’è la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali: le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori, finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata, che era punibile solo con un’ammenda. Inoltre, l’introduzione della procedura di ammonimento, che permette al magistrato di procedere d’ufficio, evita il rischio che la vittima risulti tale due volte: la prima quando incorre negli atti persecutori, prima della querela, la seconda volta, quando il querelato reitera la persecuzione, con la finalità che la vittima ritiri la querela. 

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